Discriminazione dell’IBAN – NEW
La discriminazione dell’IBAN – dall’inglese IBAN discrimination – consiste in quel comportamento assunto da prestatori di servizi di pagamento, aziende, professionisti o enti pubblici che rifiutano, limitano o rendono più complessa l’esecuzione di un bonifico o di un addebito diretto all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE – fanno parte del SEE i Paesi membri dell’Unione Europea inclusi gli Stati che non adottano l’euro come moneta nazionale, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia), per il solo motivo che il conto di pagamento del cliente ha un IBAN di uno Stato SEE diverso da quello del Paese in cui opera il beneficiario o il pagatore.
L’IBAN (International Bank Account Number) è un codice che identifica in maniera univoca un conto di pagamento; esso è strutturato come una combinazione di caratteri alfanumerici costruita nel rispetto di uno standard internazionale (ISO13616) in cui le prime due lettere identificano il paese presso cui è intrattenuto il rapporto di conto.
Sono considerati casi di discriminazione dell’IBAN:
rifiuto di accreditare lo stipendio su un conto con IBAN di altro Stato SEE (ad esempio un conto “online” con IBAN estero);
rifiuto di attivare o mantenere un addebito diretto su IBAN estero, quando il servizio è offerto senza limitazioni per IBAN nazionali;
imposizione di condizioni operative più gravose per bonifici verso IBAN UE rispetto ai bonifici nazionali, senza giustificazione oggettiva;
modulistica o piattaforme che accettano solo IBAN di un determinato paese (ad esempio solo IBAN “IT”) per l’accredito di rimborsi, premi, stipendi o per la domiciliazione di utenze.
Perché la discriminazione dell’IBAN è illegale
La discriminazione degli IBAN è illegale dal 1° febbraio 2014 per effetto di quanto stabilito dal richiamato Regolamento (UE) n. 260/2012 che, all’articolo 9 vieta di operare distinzioni nell’esecuzione di operazioni di bonifico e di addebito diretto in euro basate sul Paese di origine del codice IBAN all’interno dello Spazio Economico Europeo.
Ciò significa che un consumatore ha il pieno diritto di utilizzare un conto di pagamento acceso, ad esempio, in Germania, Francia o Lituania per domiciliazioni, accredito dello stipendio o pagamenti in altro Paese SEE, senza subire limitazioni o dinieghi.
Nonostante tale divieto, la cosiddetta “discriminazione dell’IBAN” rappresenta ancora una pratica presente nel mercato europeo, come purtroppo testimoniano alcuni casi recenti.
Le criticità legate a questo fenomeno sono molteplici:
1. In primo luogo, si configura una violazione dei diritti dei consumatori, che vedono così immotivatamente limitata la propria libertà di scelta in ambito finanziario.
2. Inoltre, tali pratiche ostacolano alla libera circolazione di beni e servizi all’interno dell’Unione Europea, mettendo a repentaglio uno dei principi fondamentali del mercato unico.
3. Non meno rilevante è l’impatto pratico: i consumatori sono spesso costretti ad aprire conti di pagamento aggiuntivi nel Paese di residenza, con conseguenti costi e disagi.
N.B. È importante sottolineare che grazie all’area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area – SEPA) è possibile eseguire operazioni di bonifico e di addebito diretto secondo regole e standard uniformi all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). Pertanto, eventuali comportamenti discriminatori come sopra descritti non sono giustificabili neppure da motivazioni tecniche o operative.
Come tutelarsi
Alla luce di queste problematiche, è fondamentale che i consumatori siano informati e consapevoli dei propri diritti, che in Italia sono tutelati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) responsabile di garantire il rispetto della normativa in materia di discriminazione IBAN di cui al regolamento n. 260/2012.
Prima di rivolgersi alla richiamata Autorità, può essere utile contattare direttamente il soggetto che ha rifiutato l’IBAN – che, come detto, può essere un prestatore di servizi di pagamento o altro soggetto (datore di lavoro, fornitore di servizi, piattaforma, ecc.) – facendo riferimento al Regolamento (UE) n. 260/2012: spesso, il problema può essere risolto con un semplice chiarimento.
Diversamente, nel caso in cui il problema persista, il cliente può inoltre presentare un reclamo scritto.
Se la discriminazione è riconducibile ad un prestatore di servizi di pagamento e il reclamo non ha esito soddisfacente vi è anche la possibilità di adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
In ogni caso, resta ferma la possibilità di agire in giudizio per far accertare l’illegittimità del comportamento e chiedere l’eventuale adempimento o il risarcimento dei danni subiti.
I clienti-consumatori possono, inoltre, rivolgersi alle Associazioni dei consumatori per ricevere assistenza e per far valere i propri diritti.

