Bonifici istantanei, le novità del Regolamento europeo 2024/886

A partire dal 9 gennaio 2025, progressivamente nell’ambito di due anni, entreranno in vigore le nuove norme che hanno come obiettivo quello di far crescere in area UE l’utilizzo del bonifico istantaneo in euro, uno strumento di pagamento rapido che dovrà avere commissioni ragionevoli e adeguati profili di sicurezza. Ecco le principali novità e qualche dritta per usare al meglio lo strumento, un metodo di pagamento istantaneo che può facilitare i pagamenti a distanza.

Definizione di bonifico istantaneo

La definizione di bonifico istantaneo la si ritrova nel punto 1-bis dell’articolo 2 del Regolamento europeo 2012/260 come modificato dal Regolamento 2024/886. Il bonifico istantaneo è dunque un bonifico eseguito immediatamente, 24 ore al giorno ed in qualsiasi giorno di calendario, festivo e non festivo, bancario e non bancario.

Disponibilità del servizio

Banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (Istituti di Pagamento e Istituti di Moneta Elettronica) che offrono ai propri clienti (consumatori e non) un servizio di invio e ricezione di bonifici in euro devono offrire a tutti anche un servizio di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro; inoltre assicurano che tutti i conti di pagamento che sono raggiungibili per i bonifici in euro siano raggiungibili anche per i bonifici istantanei in euro 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario.

Quando? Questa regola vale nei paesi UE che hanno adottato l’euro come propria moneta dal 9 gennaio 2025 per la ricezione di bonifici istantanei e dal 9 ottobre 2025 per l’invio dei bonifici istantanei. E solo per le banche. Per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica le regole saranno valide invece dal 9 aprile 2027.

Invece nei paesi UE che non hanno adottato l’euro come propria moneta la ricezione deve essere garantita dal 9 gennaio 2027 per le banche (9 aprile 2027 per i Prestatori non bancari) e l’invio dal 9 luglio 2027.

Banche ed altri prestatori di servizi di pagamento assicurano anche che i clienti possano impartire un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo attraverso tutti i canali attraverso cui possono impartire un ordine di pagamento per altri bonifici. Quindi devono essere utilizzabili ATM, home banking, app, etc

Esecuzione

La rapidità è di certo il marchio di fabbrica del bonifico istantaneo. Entro dieci secondi dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da parte della banca o istituto di pagamento del pagatore, la banca/istituto di pagamento del beneficiario mette l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario nella valuta in cui il conto del beneficiario è denominato e conferma il completamento dell’operazione di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, che a sua volta informa gratuitamente il suo cliente dell’esito dell’operazione. La data valuta riconosciuta al beneficiario corrisponde alla data della disponibilità dell’importo.

Sicurezza

Come sappiamo molto spesso, proprio per la sua velocità di esecuzione, il bonifico istantaneo è lo strumento usato da terzi truffatori per realizzare trasferimenti truffaldini e truffe telematiche. Per questo motivo sono state inserite delle norme che cercano di limitare le possibilità di truffe ed errori.

Viene data la possibilità al cliente di limitare l’importo massimo di un bonifico istantaneo; questo per limitare eventuali bonifici truffaldini da parte di terzi. E questa possibilità potrebbe già essere presente per chi offre già i bonifici istantanei.

Quindi l’articolo 5 bis comma 6 del Regolamento 2012/260 come modificato dal Regolamento 2024/886 prevede che su richiesta del cliente, la banca/istituto di pagamento gli offre la possibilità di fissare un limite sull’importo massimo trasferibile tramite bonifico istantaneo. Tale limite può essere fissato su base giornaliera o per singola operazione, a discrezione del cliente. Inoltre, il cliente deve poter modificare tale importo massimo in qualsiasi momento prima che sia impartito un bonifico istantaneo. Qualora un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo superi l’importo massimo o comporti il suo superamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non esegue l’ordine di pagamento per il bonifico istantaneo e ne dà notifica al cliente, comunicandogli le modalità per modificare l’importo massimo. Al momento si sta lavorando per implementare questa misura entro il 2025.

Vista questa possibilità il consiglio è di limitare il più possibile l’importo massimo e di modificarlo all’occorrenza entro i limiti e avendo riguardo dei suggerimenti che ciascun prestatore fornirà ai propri clienti volti a presidiare al meglio la sicurezza nei pagamenti.

Commissioni

Nell’ambito del Regolamento europeo è stata introdotta una regola molto importante, quella che elimina la possibilità di avere eventuali costi più elevati sui bonifici istantanei rispetto agli altri bonifici.

Si dice infatti che “Le eventuali commissioni applicate da una banca o istituto di pagamento ai clienti e ai beneficiari per l’invio e la ricezione di bonifici istantanei non sono superiori alle commissioni applicate dallo stesso operatore per l’invio e la ricezione di altri bonifici di tipo corrispondente”.

Dunque, i bonifici istantanei non possono avere commissioni più elevate di quelle applicate ai bonifici ordinari di tipo corrispondente (cioè, ad esempio, disposti tramite lo stesso canale). E questa regola vale nei paesi UE in cui circola l’euro dal 9 gennaio 2025; nei paesi UE in cui non circola l’euro sarà valida dal 9 gennaio 2027.

Cosa succederà davvero, non è dato saperlo con certezza; ci potrebbe essere una uniformità delle commissioni verso l’alto. E quindi potrebbe accadere che anche i costi dei bonifici ordinari subiscano un aumento. L’importante è ricordare che qualsiasi modifica unilaterale per essere valida deve avere un giustificato motivo e deve essere comunicata ai clienti con un preavviso di almeno 60 giorni.

Servizio di verifica del beneficiario

Questa novità entrerà in vigore il 9 ottobre 2025 (per i Paesi dell’area euro, altrimenti dal 9 luglio 2027) e prevede un servizio di verifica gratuito da parte dei prestatori di servizi di pagamento per qualsiasi tipo di bonifico, istantaneo e non.

Il prestatore di servizi di pagamento offre al suo cliente un servizio di verifica gratuito del beneficiario al quale il cliente intende inviare un bonifico (istantaneo e non). Il servizio di verifica viene effettuato immediatamente dopo che il cliente ha fornito le informazioni relative al beneficiario e prima dell’autorizzazione del bonifico ed è fornito in qualunque canale il cliente può impartire l’ordine di bonifico (da home banking, in agenzia, da atm, da app, etc). In particolare:

a) se il cliente ha indicato Iban e nome del beneficiario si fornirà un servizio per la verifica della corrispondenza su questi dati. In caso di mancata corrispondenza, il prestatore di servizi di pagamento informa della cosa il cliente ed anche che l’autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato. In caso di quasi corrispondenza viene indicato al cliente il nome corretto del beneficiario associato all’Iban.

b) se il beneficiario è una persona giuridica il servizio di verifica potrà essere svolto tra Iban e un codice identificativo del beneficiario (es. codice fiscale o partita IVA), nel presupposto che questo dato sia fornito dal cliente e sia in possesso del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

c) Se un conto di pagamento identificato mediante un Iban, ha più beneficiari, il cliente può fornire al proprio operatore informazioni supplementari che consentano di identificare in modo inequivocabile il beneficiario (ad esempio il suo codice fiscale).

d) Nel caso in cui un prestatore di servizi di pagamento non abbia svolto correttamente il servizio di verifica e questo determini un’esecuzione inesatta dell’operazione di pagamento, esso rimborsa immediatamente al cliente l’importo del bonifico riportando il conto di pagamento su cui è avvenuto l’addebito allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo. Nel caso poi ha diritto di rivalsa sul prestatore di servizi di pagamento del beneficiario se c’è sua responsabilità.

Come si protesta?

Le nuove norme dovrebbero cambiare in meglio i servizi di pagamento via bonifico istantaneo. Occhi aperti e nel caso qualcosa non dovesse funzionare, lato costi, tempi di esecuzione, servizio di verifica si può sempre protestare con il prestatore di servizi di pagamento, che deve dare risposta entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo; in caso di mancata risposta o risposta non soddisfacente si può fare ricorso all’Arbitro bancario e finanziario, strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie disponibile per consumatori e non.

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Ultimo aggiornamento: giugno 2025