Trasparenza Bancaria

Trasparenza e correttezza rappresentano requisiti fondamentali della relazione banca – cliente. L’obiettivo del principio di TRASPARENZA è quindi quello di rendere noto ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le variazioni che intercorrono.

Trasparenza e correttezza rappresentano un insieme di regole volte ad assicurare ai clienti un’informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte.

Proprio il rispetto degli obblighi di trasparenza assicura che il cliente conosca appieno e in ogni fase del rapporto le condizioni contrattuali ed economiche applicate e possa, quindi, assumere decisioni consapevoli e informate in merito ai prodotti e servizi bancari offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Per ogni servizio bancario e finanziario e per ciascuna fase del rapporto (es. pubblicità, informativa precontrattuale, stipula, estinzione del rapporto), le banche sono tenute a fornire le informazioni prescritte dalla normativa in materia di trasparenza e correttezza in modo corretto, chiaro ed esauriente e devono mettere a disposizione della clientela una serie di documenti di trasparenza (ad esempio foglio informativo).

Le informazioni fornite dalle banche devono essere adeguate alle caratteristiche dei prodotti e servizi (ad es., mutuo, carta di debito, ecc.), alla tipologia della clientela destinataria (ad es., clientela al dettaglio, consumatori(1), imprese di grandi dimensioni), nonché alla forma di comunicazione utilizzata (ad es., rete di vendita, tecniche di comunicazione a distanza, ecc.).

(1) Consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; la clientela (o clienti) al dettaglio è rappresentata dai consumatori, dalle persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, dagli enti senza finalità di lucro, dalle imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

I documenti di trasparenza predisposti dalla banca per alcuni prodotti quali il conto corrente offerto ai consumatori, il mutuo, le aperture di credito per la clientela al dettaglio (che comprende anche la clientela consumeristica), devono riportare un indicatore sintetico di costo.

L’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) esprime il costo complessivo del servizio e permette di confrontare agevolmente le diverse offerte disponibili sul mercato e di avere un’immediata percezione dei costi legati all’utilizzo del servizio.

L’ISC include:

I costi fissi annuali. Si tratta di tutte quelle spese collegate direttamente alla sottoscrizione del conto, quali, ad esempio, il canone del conto corrente e le spese per la predisposizione e l’invio delle comunicazioni di Trasparenza.

I costi variabili annuali. Sono i costi che dipendono dal numero e dalla tipologia di operazioni che si effettuano tramite conto corrente. Per la definizione dell’ISC vengono calcolati tenendo conto dell’operatività prevista per ognuno dei profili di utilizzo individuati dalla Banca d’Italia.

Dove si trova?

Nel riquadro “Quanto può costare il conto corrente” dei Fogli Informativi dei Conti Correnti ai Consumatori. In questo caso costituisce uno strumento di confronto delle varie offerte commerciali prima dell’apertura di un nuovo conto corrente.

Nel “Riepilogo Spese” consegnato contestualmente all’estratto conto di fine d’anno. In questo caso assolve alla funzione di aiutare il consumatore a confrontare il totale delle spese da lui complessivamente sostenute, con i costi orientativi previsti per i profili di utilizzo individuati da Banca d’Italia. Una differenza significativa può voler dire che la tipologia di conto corrente posseduto probabilmente non è la più adatta alle esigenze del cliente. L’ISC infine viene reso noto anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari (Internet Banking).

Per i contratti di finanziamento, ivi inclusi quelli di mutuo, l’ISC è denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG). Esso indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso d’interesse e tutte le altre voci di spesa (ad esempio per istruttoria, gestione, servizi accessori inclusa l’eventuale polizza assicurativa). Non comprende le spese notarili.

Il TAEG è un termine di confronto molto utile e deve essere sempre indicato nella documentazione contrattuale. Infatti, confrontando il TAEG di due finanziamenti simili si può determinare quale è quello più conveniente.

Il Taeg deve essere riportato nel documento pre-contrattuale (PIES) e nel contratto di mutuo o di prestito.

Ultimo aggiornamento: maggio 2023