Sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è definito dalla legge 3/2012 come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.

Si tratta in altri termini di una situazione in cui i debiti contratti sono maggiori del reddito disponibile e il soggetto che dovrebbe farvi fronte non è in grado di adempiere alle obbligazioni assunte.

E’ una fattispecie che riguarda le persone fisiche e i soggetti non fallibili.

Negli ultimi anni, anche in Italia, si è assistito ad un incremento del fenomeno.

Con la Legge n. 3/2012, modificata poi dal decreto legge n. 179/2012, i consumatori e altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari hanno ora a disposizione specifiche procedure per agevolare il risanamento della propria condizione di sovraindebitamento.

La legge 3/2012 ha introdotto tre procedure di natura giudiziale: l’accordo di composizione, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. Il piano del consumatore è una procedura riservata in via esclusiva ai consumatori, mentre l’accordo di composizione e la liquidazione del patrimonio possono essere attivati sia dai debitori esclusi dal fallimento, dai professionisti intellettuali e dai consumatori.

In generale, il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette di rivolgersi, con l’ausilio di un organismo apposito o di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 della legge fallimentare (ad esempio, commercialisti, avvocati) o di un notaio, al tribunale con una proposta di piano di rientro che, se accolta, diventerà vincolante per i creditori e consentirà alla persona sovraindebitata di corrispondere un importo inferiore rispetto ai debiti contratti e proporzionato alla propria situazione economico-finanziaria.

Qualora il piano dovesse essere inammissibile o revocato dal giudice, il consumatore potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Durante lo svolgimento della procedura, il giudice può sospendere ogni azione esecutiva (pignoramento, etc.) avviata dai creditori nei confronti del debitore.

Una volta terminata con successo la procedura, al ricorrere di determinate condizioni previste dalla legge, il debitore può chiedere l’esdebitazione, cioè la liberazione da ogni debito residuo nei confronti dei creditori ammessi alla procedura e non soddisfatti.

Con l’esdebitazione il debitore può ripartire (c.d. “fresh start”) con un maggiore equilibrio nel rapporto tra il reddito e i debiti contratti.

A CHI SI RIVOLGE

Persone fisiche e i soggetti non fallibili come i piccoli imprenditori, i professionisti, imprenditori agricoli e le start up.

ORIENTAMENTO SULLE POSSIBILITÀ DI PRIMA ASSISTENZA E/O SULLA VALORIZZAZIONE DELLE PROPRIE RISORSE

Oltre alla procedura giudiziale di composizione delle crisi da sovraindebitamento, l’art. 15 della Legge 108/96 istituisce il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura presso il ministero del Tesoro, finalizzato all’erogazione di contributi in favore di appositi fondi speciali costituiti, nel caso che ci interessa, dalle Fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura.

Si tratta di uno strumento pubblico dunque il cui accesso è possibile tramite le fondazioni e associazioni antiusura, presenti su tutto il territorio nazionale, alle quali il soggetto in difficoltà si può rivolgere. Tramite questi enti, che avviano un’istruttoria per verificare il possesso dei requisiti, le banche convenzionate erogano il finanziamento ai soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito e potrebbero essere dunque a rischio usura.

Su tutto il territorio nazionale si sono attivati sportelli di primo orientamento che possono assistere il cittadino in difficoltà.

I segretariati sociali delle amministrazioni comunali, gli sportelli della Caritas, come i centri – antiusura o gli sportelli territoriali delle associazioni dei consumatori possono essere i primi punti di riferimento per ricevere l’assistenza iniziale.

INDIVIDUAZIONE LE SOLUZIONI

Il consumatore ha a disposizione tre diverse procedure:

A) Accordo con i creditori. Secondo questa procedura, per l’omologazione da parte del giudice dell’accordo di composizione, è necessario il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Per questo motivo, di regola, risulta più vantaggioso per il consumatore ricorrere alla procedura del “piano del consumatore” (vedi sotto), ove non è richiesto il consenso dei creditori per l’omologazione del piano.

B) Piano del consumatore. Questa procedura è consigliata per i consumatori, ossia le persone fisiche che hanno contratto debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Non è richiesto l’accordo dei creditori, ma il piano dovrà comunque assicurare ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca una soddisfazione non inferiore a quella che si avrebbe attraverso la liquidazione di tutti i beni del consumatore (vedi sotto). Ai fini dell’omologazione del piano, inoltre, il giudice deve verificarne la fattibilità e l’idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e dei tributi e deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Alla proposta di piano deve essere, altresì, allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge, e in particolare:

  • la situazione di sovraindebitamento;
  • il consumatore non deve aver fatto ricorso alla procedura nei cinque anni precedenti;
  • il consumatore deve non aver subito la revoca o la cessazione degli effetti del piano;
  • il consumatore deve aver fornito la documentazione idonea per ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

C) Liquidazione del patrimonio. In alternativa al piano del consumatore, quest’ultimo, sempre assistito da un organismo di composizione della crisi, può presentare al tribunale competente domanda di liquidazione di tutti i suoi beni. In breve, se non è possibile ricorrere al piano del consumatore, che permette un certo margine di scelta circa i beni da utilizzare per la soddisfazione dei crediti, con la liquidazione il debitore rinuncia a tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili) per poter accedere al beneficio dell’esdebitazione.

CHI PUÒ AIUTARE E CON QUALI STRUMENTI

La proposta di accordo o di piano va presentata al giudice territorialmente competente in base alla residenza o alla sede principale del debitore. Un ruolo importante viene svolto degli organismi di composizione della crisi (OCC).

La legge n. 3/2012 ha previsto per enti pubblici dotati dei requisiti di indipendenza e professionalità la possibilità di costituire OCC.

Possono costituire OCC anche le Camere di commercio, i segretariati sociali dei Comuni e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai.

Con il D.M. del 24 settembre 2014, n. 202, è stato adottato il regolamento disciplinante l’istituzione presso il ministero della Giustizia del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

Il citato regolamento disciplina, altresì, i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell’elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Per conoscere dove sono ubicati gli OCC si può consultare il predetto registro presso il ministero della Giustizia.

L’OCC assiste il debitore nella predisposizione della proposta, nella raccolta della documentazione e nell’elaborazione degli elenchi. Previa autorizzazione del giudice, inoltre, può accedere alle banche dati pubbliche. Tra le altre attività, l’organismo attesta la fattibilità del piano, redige la relazione particolareggiata da allegare al piano del consumatore e deposita la proposta in tribunale e presso l’agente di riscossione e gli uffici fiscali.
Può assumere altresì la funzione di mediatore tra debitore e creditori e intraprendere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano e all’esecuzione dello stesso.

Il debitore può rivolgersi, inoltre, ad un professionista.

Una scelta alternativa per il debitore, rispetto a quella di rivolgersi direttamente ad un OCC, è quella di depositare un’istanza al presidente del tribunale per la nomina di un professionista che svolga i compiti cha la legge affida agli OCC.

NOVITÀ INTRODOTTE A SEGUITO DEL COVID-19

Al fine di far fronte alle inevitabili difficoltà sopraggiunte a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, con il decreto liquidità (D.l. 23/2020, convertito in legge 40/2020) sono state prese specifiche misure anche per le procedure di sovra indebitamento, in particolare è stata concessa una proroga di sei mesi di tutti i termini di adempimento degli accordi di composizione delle crisi ed i piani del consumatore aventi scadenza tra il 23.2.2020 e il 31.12.2021.

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Ultimo aggiornamento: luglio 2020