Servizi bancari per investire

Tra le sue varie funzioni, il mercato finanziario consente il trasferimento di risorse dai soggetti che lo accumulano (risparmiatori/investitori) ai soggetti che ne hanno bisogno (famiglie, imprese o governi). Questo passaggio viene solitamente facilitato dalla presenza di un intermediario finanziario, ossia di un soggetto professionale che opera nel mondo della finanza.

L’intermediario principale al quale ci rivolgiamo più frequentemente, sia come risparmiatori, che come richiedenti fondi, è la banca.

La banca è infatti in grado di trasferire il denaro che i risparmiatori le affidano, a famiglie e imprese che ne fanno richiesta, mediante la concessione di prestiti o finanziamenti sotto varie forme.

Con la sua attività la banca svolge dunque una funzione a carattere economico e di utilità sociale di primaria importanza.

La banca, oltre a raccogliere denaro dai risparmiatori e a impiegarlo a favore di chi lo richiede sotto forma di prestiti, svolge anche dei servizi di investimento, ossia aiuta i risparmiatori a investire nei mercati finanziari parte dei risparmi accumulati, comprando ad esempio azioni o obbligazioni.

Quali sono i principali servizi di investimento che la banca offre?

GESTIONE DEL PORTAFOGLIO

In questo caso gli investitori affidano alla banca i propri risparmi, la quale li gestisce in autonomia e (ovviamente) nell’interesse del cliente.

Prima che l’investimento abbia inizio, è possibile definire con la banca, tramite apposito contratto, alcuni vincoli che tale gestione deve seguire, come ad esempio: la percentuale delle risorse che può essere investita, sotto quale forma (ossia quali prodotti finanziari possono entrare o meno nel portafoglio) e per quanto tempo. La normativa in materia di regolamentazione del settore finanziario prevede inoltre che la banca debba effettuare operazioni che siano adeguate al profilo dei clienti, cioè in linea con le conoscenze e le esperienze dei singoli soggetti, e con la quantità di rischio che questi desiderano assumere.

Inoltre, sulla base della regolamentazione, l’intermediario è tenuto a fornire un resoconto dettagliato sull’attività almeno ogni 6 mesi su supporto duraturo.

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Attraverso la consulenza in materia di investimenti, la banca propone ai propri clienti forme di investimento considerati in linea con il profilo di rischio del soggetto, oppure valuta preventivamente l’adeguatezza dell’investimento sul quale lo stesso cliente può richiedere un parere personalizzato.

ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

In questo caso la banca esegue gli investimenti in base alle preferenze indicate direttamente dai clienti.

La banca che svolge puramente un servizio di intermediazione (ossia compra i prodotti finanziari in base alle indicazioni dei clienti) è tenuta a effettuare una valutazione di appropriatezza dell’investimento, che il risparmiatore ha richiesto: la banca deve cioè verificare se il cliente è consapevole del grado di rischio associato al tipo di investimento che vuole effettuare. Se il contratto prevede anche un servizio di consulenza in materia di investimenti abbinato al servizio di pura intermediazione, la banca effettuerà, come visto in precedenza, anche una valutazione di adeguatezza dell’investimento, andando dunque a verificare la coerenza delle scelte effettuate con gli obiettivi finanziari, che il cliente aveva in precedenza identificato.

RICEZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Sebbene simile al precedente, con questo servizio la banca non acquista direttamente gli strumenti finanziari richiesti dal cliente, ma inoltra l’ordine di acquisto o vendita dei titoli a un altro intermediario.

Il cliente affida alla banca la scelta dell’intermediario, che andrà a eseguire materialmente l’operazione richiesta dall’investitore.

Anche in questo caso, la banca è tenuta tuttavia a effettuare una valutazione di appropriatezza dell’investimento scelto dal risparmiatore (come nel caso precedente di esecuzione di ordini per conto dei clienti), oppure una valutazione più approfondita di adeguatezza, se l’attività di ricezione e trasmissione degli ordini viene svolta in regime di consulenza in materia di investimenti.

NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

Oltre a operare come intermediario, e quindi a facilitare l’individuazione di un terzo soggetto interessato a fungere da controparte del risparmiatore, la banca può scegliere se essere essa stessa controparte dell’operazione richiesta dal cliente: nel caso in cui il cliente voglia comprare, la banca si impegnerà quindi a vendere i titoli richiesti; viceversa la banca assumerà invece una posizione opposta (di acquirente) nel caso in cui il cliente sia interessato a vendere dei titoli.

In questo caso, la banca, diventando parte “attiva” nello scambio di prodotti finanziari, non svolge più un ruolo di pura intermediazione, ma un’attività di negoziazione per conto proprio.

Ad esempio possiamo comprare obbligazioni o altri titoli direttamente dalla banca, successivamente alla fase di emissione.

Anche in questa circostanza la banca è tenuta a effettuare nell’interesse del cliente una valutazione di appropriatezza dell’investimento che il risparmiatore ha richiesto, oppure una valutazione di adeguatezza se tale attività viene svolta in regime di consulenza in materia di investimenti.

È abbastanza naturale comprendere come la banca, oltre a essere alle volte controparte dei propri clienti, possa anche operare direttamente sui mercati finanziari come qualsiasi altro investitore, comprando o vendendo titoli nel proprio interesse.

DISTRIBUZIONE E COLLOCAMENTO

La banca può promuovere determinati tipi di titoli, collocandoli direttamente presso il pubblico. Alcuni esempi sono le obbligazioni proprie o di terzi di nuova emissione, i fondi comuni di investimento, i prodotti assicurativi a contenuto finanziario.

Anche in questo caso la banca è tenuta a effettuare una valutazione di appropriatezza dell’investimento che il cliente ha richiesto, oppure una valutazione di adeguatezza dell’investimento, se tale attività viene svolta in regime di consulenza in materia di investimenti.

Avvalersi di servizi di investimento significa stipulare con la banca un vero e proprio contratto. Le clausole del contratto devono essere chiare e devono specificare tutte le informazioni necessarie alla corretta comprensione del prodotto (tipologia di investimento, appropriatezza, …). Nel caso in cui alcune parti del contratto non siano di immediata comprensione, il cliente ha diritto a richiedere alla banca tutte le necessarie delucidazioni, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto.

Ultimo aggiornamento: maggio 2023