Cosa è l’affidamento in conto corrente?

Cosa è l’affidamento in conto corrente?

L’affidamento in conto corrente è la somma che la banca può mettere a disposizione del cliente, su sua richiesta, oltre il saldo disponibile, per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato.Ma cosa succede quando questa somma si “esaurisce” o se non si dispone di un affidamento? Scopriamolo insieme a Feduf (ABI).

Se non si dispone di un affidamento in conto corrente – se cioè si è titolari di un “conto non affidato” – oppure se è già stato utilizzato interamente quanto è stato accordato – e quindi se si stanno utilizzando somme aggiuntive “extra fido” – l’eventuale decisione della banca di effettuare i pagamenti porta rispettivamente a una situazione di “sconfinamento in assenza di fido” e “utilizzo extra-fido”.

Il costo dello sconfinamento si compone di due parti: il tasso di interesse applicato sulla somma “prestata”e la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) – onere onnicomprensivo, in misura fissa ed espresso in valore assoluto – che va a remunerare lo svolgimento da parte della banca di una serie di attività straordinarie, ma necessarie, quali ad esempio la valutazione della capacità del cliente di rimborsare il debito (cosiddetta “istruttoria urgente”) e la segnalazione al cliente che il conto è scoperto.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

a) nei rapporti con i consumatori, quandoricorrono entrambi i seguenti presupposti():
i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extra-fido l’ammontare complessivo di questi ultimi – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro;
ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri in cui si compone l’anno solare-

b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell’intermediario;

c) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l’intermediario non vi ha acconsentito.