Quali diritti abbiamo quando stipuliamo un contratto con la banca per usufruire di un suo prodotto o servizio?

PRIMA DI FIRMARE UN CONTRATTO

Abbiamo il diritto di chiedere i fogli informativi nei quali sono indicati anche l’ISC o il TAEG quando previsti, le guide pratiche, la copia del contratto per studiarlo con cura e i documenti di sintesi.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

La banca deve fornirci comunicazioni sull’andamento del rapporto almeno una volta l’anno, mediante un rendiconto (denominato estratto conto per i rapporti di conto corrente) e il documento di sintesi delle condizioni economiche. È possibile convenire una diversa periodicità per l’invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal momento in cui sono state ricevute.

In ogni momento del rapporto abbiamo il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata (salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio). Le comunicazioni periodiche (e quelle inerenti a particolari tipologie di rapporti) sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici.

La banca, in alcuni casi, può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali relative alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari. La banca deve tuttavia avvisarci almeno due mesi prima delle eventuali modifiche. Sono inefficaci tutte le modifiche unilaterali ai contratti fra banca e cliente che non siano state comunicate correttamente. Le comunicazioni relative alle modifiche unilaterali sono sempre gratuite per il cliente. Se non siamo d’accordo con le variazioni, è nostro diritto recedere entro la data prevista per l’entrata in vigore delle modifiche, senza spese e ottenere in sede di liquidazione del rapporto l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 

Possiamo farlo andando allo sportello o inviando una comunicazione scritta alla banca.

Se non esercitiamo il diritto di recesso dal contratto, le modifiche si intenderanno approvate. Si ricorda che:

  • Nei contratti che hanno una durata determinata specificata nel contratto (ad esempio la durata del mutuo) se il cliente è un consumatore o una micro impresa non è consentita la modifica dei tassi d’interesse.
  • In alcuni contratti di finanziamento possiamo trasferire il contratto presso un altro intermediario senza sostenere alcun costo.

In alternativa all’esercizio del diritto di recesso possiamo:

  • Richiedere alla banca di modificare le condizioni (ad esempio passare da un mutuo a tasso variabile ad uno a tasso fisso o viceversa, allungare la scadenza per ridurre l’importo delle rate, ecc…). La banca non è però tenuta ad accogliere la nostra richiesta;
  • Possiamo estinguere in anticipo il rapporto contrattuale, in alcuni casi, senza penalità, come nel caso delle surroghe dei mutui o del trasferimento dei conti correnti da una banca all’altra.

Il cliente (e chi gli succede a qualunque titolo e chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni) ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione. La banca indica al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

Se dovessimo avere problemi con la banca, possiamo, innanzitutto, rivolgerci direttamente all’ufficio reclami della banca stessa.

Il reclamo può essere scritto in forma libera, purchè contenga tutte le informazioni utili ad identificare l’oggetto della controversia, o avvalendosi di moduli standard predisposti, disponibili anche on-line.

L’ufficio reclami entro 30 giorni (o entro 60 se si tratta di servizi di investimento) dovrà valutare il reclamo e comunicare se è stato accolto o meno.

Se non riceviamo risposta, oppure se non siamo soddisfatti della risposta possiamo – entro 1 anno dal reclamo – chiedere aiuto all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) se si tratta di un servizio bancario o finanziario (fino a 200.000 euro, se si chiede una somma di denaro e senza limiti di importo, se si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà, ad esempio per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo l’estinzione di un mutuo) o all’ACF (Arbitro per le controversie finanziarie) se si tratta di una questione che riguarda investimenti (per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro).

L’ABF ha il compito di risolvere in via stragiudiziale e con spese esigue, che saranno comunque rimborsate in caso di ricorso accolto, i conflitti tra consumatori e banche.

Ultimo aggiornamento: maggio 2023