Conto di pagamento di base

La normativa sul conto di pagamento con caratteristiche di base (c.d. Conto di base) definita dalla direttiva europea 2014/92/UE (“Payment accounts directive”- PAD) è stata recepita dal nostro ordinamento con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.75 del 30 marzo 2017).

L’iter amministrativo con il quale il conto di base è diventato operativo in Italia si è concluso con il decreto 3 maggio 2018, n. 70, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 140 che ha dato attuazione agli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del Testo Unico Bancario (TUB), introdotti dal decreto di attuazione della PAD (D. Lgs. 385/2017).

Il nuovo Conto di base nasce in continuità con quanto già previsto in Italia dalla Convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana, Poste Italiane S.p.A e l’Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di moneta elettronica, stipulata il 28 marzo 2012 e poi rinnovata nel 2014 e tacitamente nel 2016.

DIRITTO AL CONTO DI BASE

Fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, le banche, la società Poste Italiane S.p.A e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire a tutti i consumatori che lo richiedono un conto di pagamento in euro con caratteristiche di base, denominato “conto di base”.

Il diritto all’apertura di un conto di base appartiene, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, a tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, vale a dire a “chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno stato membro dell’Unione europea in virtù del diritto dell’Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 Luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia” (art. 126-noviesdecies del TUB).

APERTURA DEL CONTO DI BASE

Il prestatore dei servizi di pagamento può rifiutare la richiesta di apertura di un conto di base solo in mancanza dei requisiti previsti dall’art. 126-noviesdecies o se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati nell’allegato A al D. lgs 37/2017, salvo il caso di trasferimento del conto o salvo che il consumatore dichiari di avere ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il conto verrà chiuso. A tal fine il Prestatore di servizi di pagamento può chiedere al consumatore di sottoscrivere una dichiarazione prima dell’apertura di un conto di base.

In caso di rifiuto di apertura del conto, il prestatore di servizi di pagamento informa il consumatore immediatamente, e al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, per iscritto e senza spese, indicando le specifiche motivazioni del rifiuto e informando delle procedure di reclamo disponibili.

L’apertura del conto di base non può essere condizionata dall’acquisto di servizi accessori o di azioni del prestatore di servizi di pagamento, salvo che questa condizione si applichi in modo uniforme a tutta la clientela del prestatore di servizi di pagamento.

CARATTERISTICHE DEL CONTO DI BASE

Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito dall’allegato A al decreto 70/2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In questo caso il pacchetto di operazioni comprende ogni anno: un rilascio, sostituzione e rinnovo della carta di debito, 6 prelievi di contanti agli sportelli tradizionali, prelievi illimitati allo sportello automatico se effettuati in una qualsiasi postazione del proprio prestatore di servizi di pagamento, 12 prelievi allo sportello elettronico di altre banche, addebiti diretti Sepa illimitati, 36 pagamenti ricevuti con bonifici Sepa (inclusi stipendi e pensioni), 12 pagamenti ricorrenti e 6 non ricorrenti effettuati tramite bonifico Sepa con addebito in conto, 12 versamenti di contanti e assegni, una comunicazione sulla trasparenza e 4 invii di estratti conto e informative periodiche, un numero illimitato di pagamenti con la carta di debito.

Il conto di base è offerto senza spese ed è esente in modo assoluto dall’imposta di bollo per i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore a 11.600 euro (le cosiddette “Fasce socialmente svantaggiate”). È fatta salva la possibilità di addebitare le spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore richieste dal titolare del conto, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalità di inclusione finanziaria stabiliti dal Decreto 70/2018. Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all’importo annuo di 18.000 euro che non rientrano nelle fasce svantaggiate hanno diritto a chiedere l’apertura di un conto di base gratuito per la tipologia di sevizi e il numero di operazioni di cui all’allegato B del Decreto 70 del 2018.

In questo caso il pacchetto di operazioni comprende ogni anno: un rilascio, sostituzione e rinnovo della carta di debito, 12 prelievi di contanti agli sportelli tradizionali, prelievi illimitati allo sportello automatico se effettuati in una qualsiasi postazione del proprio prestatore di servizi di pagamento, 6 prelievi allo sportello elettronico di altre banche, addebiti diretti Sepa illimitati, pagamenti illimitati ricevuti con bonifici Sepa (inclusi stipendi e pensioni), 6 pagamenti ricorrenti effettuati tramite bonifico Sepa con addebito in conto, 6 versamenti di contanti e assegni, una comunicazione sulla trasparenza e 4 invii di estratti conto e informative periodiche, un numero illimitato di pagamenti con la carta di debito.

Sul conto di base non possono essere concesse aperture di credito né sconfinamenti.

Il titolare del conto di base può eseguire le operazioni avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici disponibili presso il prestatore di servizi di pagamento per i conti analoghi, fermo restando il possibile addebito di spese per operazioni aggiuntive o in numero superiore.

SPESE APPLICABILI

L’art. 126- vicies bis stabilisce che nessuna spesa, salvo il canone onnicomprensivo e gli oneri previsti per legge, può essere addebitata al titolare del conto per il numero annuo di operazioni individuate nell’allegato A del decreto 70/2018.

Lo stesso decreto chiarisce all’art.3, comma 1) che l’importo del canone annuo onnicomprensivo per essere considerato ragionevole e coerente con la finalità di inclusione finanziaria non deve eccedere in ogni caso l’importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente ai consumatori dal medesimo prestatore di servizi di pagamento per l’effettuazione delle operazioni e dei servizi indicati nell’allegato A del decreto.

Anche Il costo delle operazioni aggiuntive o delle operazioni in numero superiore si considera ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria quando non eccede in ogni caso l’importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente ai consumatori dal medesimo prestatore di servizi di pagamento per l’effettuazione delle stesse operazioni e servizi.

RECESSO

L’utilizzatore di servizi di pagamento a norma dell’art. 126-septies ha sempre la facoltà di recedere dal contratto del conto di base senza penalità e senza spese di chiusura, mentre il prestatore di servizi di pagamento può recedere dal contratto soltanto se ricorrono le condizioni indicate ai commi 2,3,4 e 5 dell’art. 126- vicies ter.

FASCE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE

Il conto di base è offerto senza spese ed è esente in modo assoluto dall’imposta di bollo per i consumatori il cui ISEE (Indicatore situazione economica equivalente, attestato da Inps, Comuni o Caf) in corso di validità è inferiore a 11.600 euro (“Fasce socialmente svantaggiate”).

Il conto può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l’ISEE. I titolari del conto esente da spese devono comunicare annualmente al prestatore dei servizi di pagamento, entro il 31 maggio, l’autocertificazione attestante il proprio ISEE in corso di validità. In caso di mancata comunicazione entro il termine previsto il prestatore di servizi di pagamento addebita le spese previste per il conto di base standard.

In caso di mancata presentazione dell’attestazione entro il termine del 31 maggio, o se l’ISEE attestato comporta la perdita dell’esenzione delle spese e dall’imposta di bollo, il prestatore dei servizi di pagamento ne deve dare comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese e imposta di bollo.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO A TRATTAMENTI PENSIONISTICI FINO ALL’IMPORTO LORDO ANNUO DI €18.000

Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all’importo lordo annuo di € 18.000 che non rientrano nella categoria delle “Fasce socialmente svantaggiate” hanno diritto a chiedere l’apertura di un conto di base gratuito per la tipologia di servizi e il numero di operazioni individuate nell’allegato B. del decreto 70/2018.

Tali soggetti comunicano, annualmente entro il 31 maggio, l’importo del trattamento pensionistico cui hanno diritto. La mancata comunicazione entro il termine previsto o un trattamento pensionistico eccedente il limite di € 18.000 lordo annuo comportano la perdita dell’esenzione delle spese. Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a darne comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute le spese.

INFORMAZIONI SUL CONTO DI BASE

I prestatori di servizi di pagamento devono fornire chiarimenti e informazioni sul conto di base relative alle caratteristiche specifiche del conto, alle condizioni d’uso e al costo dello stesso, secondo quanto previsto ai sensi del titolo VI del TUB e del Codice del consumo.

Inoltre, nei fogli informativi, nei documenti di sintesi e sui contratti del prodotto, i prestatori del servizio, per favorire la conoscenza della disponibilità del prodotto per i consumatori, devono indicare in modo univoco la dicitura “conto di base”, eventualmente seguita dal nome dell’intermediario che presta il servizio.

Per i conti di base aperti ai sensi della convenzione prevista dall’art. 12 del decreto legge- 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i prestatori di servizi di pagamento entro agosto 2019, hanno la facoltà di poterli convertire in conti di base sottoposti alla disciplina della sezione III, del capo II-ter, del Titolo VI del TUB, dandone comunicazione al titolare del conto. Per i conti convertiti resta il divieto di modificare le condizioni economiche per i successivi due anni, mentre ai conti di base preesistenti e non convertiti, continua ad applicarsi la disciplina recata dalla suddetta convenzione.

RICORSI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON I PRESTATORI DEL SERVIZIO

Per risolvere eventuali controversie aventi ad oggetto diritti ed obblighi, contrattuali e precontrattuali, stabiliti dalla direttiva PAD, i consumatori possono fare ricorso alle procedure e agli organismi di risoluzione stragiudiziale (ADR), che soddisfano i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE (ADR consumatori).

Tra i vari sistemi ADR, i consumatori possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.

Il procedimento innanzi all’ABF si svolge in forma scritta e non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica.

Il cliente può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice ordinario.

In alternativa il consumatore può avanzare un’istanza di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi riconosciuti dal Ministero di Giustizia, tra cui il Conciliatore Bancario Finanziario, che è specializzato nelle controversie in materia bancaria e che si avvale di mediatori presenti in molte Regioni d’Italia. Il procedimento di mediazione può svolgersi anche a distanza (senza che le parti si debbano spostare) secondo modalità telematiche indicate dall’Organismo.

Si segnala anche la possibilità di attivare la Conciliazione Paritetica, che si basa su protocolli d’intesa sottoscritti tra associazioni di consumatori e banche, per stabilire le regole cui le parti devono attenersi per risolvere le singole controversie. La Commissione di Conciliazione è composta, pariteticamente, da due conciliatori adeguatamente formati, uno in rappresentanza dell’azienda e l’altro indicato dall’associazione dei consumatori prescelta dall’utente. La procedura di conciliazione è su base volontaria: l’accordo raggiunto dalle parti viene sottoposto al consumatore il quale è libero di accettare o meno la soluzione proposta.

LINK UTILI

Per consultare la normativa di riferimento del conto di base e per accedere ai siti web per la risoluzione delle controversie con i prestatori del servizio.

a cura di

Ultimo aggiornamento: giugno 2020