Bonus Energia e Acqua

I bonus energia e acqua sono sconti sulle bollette di energia elettrica, gas e acqua, introdotti dal Governo e resi operativi dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa energetica alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose.

A CHI SI RIVOLGE LA MISURA E I REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERVI

Il bonus elettrico è previsto sia nel caso di disagio economico che in presenza di gravi condizioni di salute (disagio fisico), mentre il bonus gas e il bonus acqua sono previsti per i soli casi di disagio economico sociale. In condizione di disagio economico, ogni nucleo familiare, che abbia i requisiti, può richiedere tutti e tre i bonus.

Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione (nel caso dell’elettrico).

Attenzione! La compensazione per la fornitura di energia elettrica per disagio economico si applica anche ai beneficiari di Carta Acquisti.

BONUS ELETTRICO

Possono ottenere il bonus elettrico:

tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, appartenenti:

  • ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • ad un nucleo familiare almeno con 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.

tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

Il valore del bonus elettrico per disagio economico dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall’ARERA.

Il valore del bonus elettrico per disagio fisico è articolato in 3 livelli che dipendono da: potenza contrattuale, apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate e tempo giornaliero di utilizzo.

L’assegnazione ad uno dei tre livelli viene calcolata dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni sulla base di quanto certificato dalla ASL. Per conoscere e fare una stima del livello di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte.

BONUS GAS

Possono ottenere il bonus gas tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale, per la sola abitazione di residenza, appartenenti:

ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;

ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;

con misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenze domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore).

La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).

Anche i clienti intestatari sia di fornitura individuale che di fornitura centralizzata (ad esempio fornitura individuale per l’acqua calda e la cottura cibi e fornitura centralizzata per il riscaldamento) hanno diritto al bonus, purché in possesso dei requisiti per l’accesso.

Il valore del bonus gas dipende dalla categoria d’uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica.
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Attenzione! Non è possibile richiedere il bonus per i contratti che alimentano i servizi comuni del condominio o nel caso di utilizzo di gas GPL o gas in bombola.

BONUS ACQUA

Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti diretti ed indiretti del servizio di acquedotto in condizioni di disagio economico sociale, cioè che sono parte di nuclei familiari:

  • con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico.

Per utente diretto si intende l’utente finale in condizioni di disagio economico sociale direttamente titolare di una fornitura per il servizio di acquedotto ad uso domestico residente. L’utente indiretto invece è uno dei componenti del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale, che utilizzi nell’abitazione di residenza una fornitura per il servizio di acquedotto intestata ad un’utenza condominiale.

Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente. Tale quantità è stata individuata come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona. La tariffa agevolata applicata dal gestore non è unica a livello nazionale, quindi per individuare quale sia il corrispettivo (tariffa agevolata) che deve essere applicato ai 18,25 metri cubi e conoscere il valore del bonus, l’utente potrà consultare il sito del proprio gestore su cui saranno pubblicate le informazioni relative alla tariffa agevolata applicata e calcolare l’importo del bonus acqua a cui ha diritto.

COME ATTIVARE LA MISURA PREVISTA

  • Per la richiesta di bonus per disagio economico (elettrico/gas/acqua), la domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli, disponibili sul sito dell’Autorità, sul sito www.sgate.anci.it, presso i Comuni, sui siti dei Gestori e degli Enti di Governo dell’Ambito (per il bonus acqua).
  • Per la richiesta di bonus per disagio fisico (valido solo per l’elettrico) la domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).

DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE

Per presentare la domanda di bonus per disagio economico (elettrico/gas/acqua) servono:

documento di identità;

eventuale allegato D di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall’intestatario della fornitura);

modulo A compilato. Anche se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i riquadri relativi alla sola fornitura (elettrica/gas/acqua) per la quale si sta facendo la domanda di agevolazione;

attestazione ISEE in corso di validità;

allegato CF con i componenti del nucleo ISEE;

allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l’ISEE è superiore a 8.265 euro (ma entro i 20.000);

allegato RS per il rinnovo semplificato.

È inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura. Nel caso del gas:

  • codice PDR (identificativo del punto di consegna del gas).

Nel caso dell’acqua:

  • il codice fornitura;
  • il nominativo del gestore idrico (il soggetto che gestisce il servizio di acquedotto e che emette la fattura). Nel caso di un utente indiretto queste ultime due informazioni non sono obbligatorie, ma è assolutamente preferibile averle a disposizione al momento della presentazione della domanda.

Nel caso dell’energia elettrica:

  • codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia). la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

Per avere accesso al bonus elettrico per disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di:

un certificato ASL che attesti:

  • la situazione di grave condizione di salute;
  • la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
  • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
  • l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;

il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;

il modulo B compilato.

È inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

codice POD;

la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

Per la richiesta del bonus non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

Per ottenere il bonus per gravi condizioni di salute non è richiesta la presentazione dell’ISEE. Il bonus per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

Anche in questo caso è possibile delegare un’altra persona per presentare la domanda, compilando l’apposito modulo allegato D per le deleghe.

ATTENZIONE!
Deliberazione 76/2020/R/COM dell’ARERA del 17/03/2020 e Deliberazione 140/2020/R/COM del 28 aprile

Disposizioni urgenti in materia di bonus elettrico, bonus gas e bonus sociale idrico in relazione alle misure urgenti introdotte nel Paese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Alla luce delle misure straordinarie adottate a livello nazionale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 i provvedimenti dispongono che per i consumatori cui il bonus è in scadenza nel periodo che va dal 1 marzo al 31 maggio 2020, è data la facoltà di rinnovare la domanda per l’erogazione dei bonus oltre la scadenza originaria prevista, prolungando i tempi fino al 31 luglio 2020. Una volta accettata la domanda, a seguito delle normali verifiche, sarà garantito il bonus in modo continuato e retroattivo a partire dalla data di scadenza originaria. Il rinnovo ha la consueta durata complessiva di 12 mesi.
Pertanto tutti i cittadini beneficiari di bonus in scadenza al 30 aprile 2020 (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 31 marzo), al 31 maggio (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 30 aprile) o al 30 giugno (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 31 maggio), potranno richiedere il rinnovo entro il 31 luglio 2020, per vedere garantito l’ulteriore periodo di 12 mesi in continuità con il precedente. Tutto ciò, naturalmente, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti di prolungamento delle restrizioni conseguenti all’emergenza Covid-19.

Il provvedimento del 17 marzo dispone inoltre la sospensione dei flussi di comunicazione correlati alla gestione dei bonus, sia quelli finalizzati a fornire ai cittadini informazioni circa l’ammissibilità al regime di compensazione e la necessità di rinnovo della domanda di bonus (articolo 33 del TIBEG e articolo 4, comma 3 del TIBSI), sia quello relativo alle comunicazioni circa l’emissione di bonifici domiciliati e all’accettazione delle domande di ri-emissione dei bonifici non riscossi (articolo 25, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del TIBEG).

Le delibere sono disponibili sul sito web dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA).
https://www.arera.it/it/docs/20/076-20.htm
https://www.arera.it/it/docs/20/140-20.htm

a cura di

Ultimo aggiornamento: giugno 2020