Arbitro bancario finanziario e Arbitro per le controversie finanziarie – NEW

ABF (ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO)

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005). L’ABF è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (in inglese ADR – Alternative Dispute Resolution) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia: è articolato sul territorio nei Collegi di Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, competenti in base al domicilio del cliente e composti in modo tale da garantire che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti.

Ogni Collegio è composto da cinque membri:

  • il Presidente e due membri sono designati dalla Banca d’Italia;
  • un membro è designato dalle associazioni degli intermediari;
  • un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (consumatori e imprese).

L’Arbitro decide secondo diritto, esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario), chi ha torto e chi ha ragione in tempi rapidi e con costi di accesso minimi; non è necessaria l’assistenza di un avvocato e si può presentare ricorso online tramite il “Portale ABF”.

Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del Giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia dell’inadempimento dell’intermediario viene resa pubblica. La presentazione del ricorso dell’ABF è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.

Il 12 agosto 2020 la Banca d’Italia ha pubblicato la nuova versione delle disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). La revisione della disciplina si è resa necessaria alla luce del crescente ricorso all’ABF. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° ottobre 2020.

ACF (ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE)

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è operativo dal 9 gennaio 2017.

È uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori “retail” e intermediari finanziari, per far valere la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Anche l’ACF ha, quale scopo precipuo, quello di fornire ai risparmiatori che hanno presentato senza successo reclami agli intermediari finanziari di cui sono clienti, uno strumento agile ed efficiente per risolvere le controversie.

I ricorsi per i risparmiatori sono gratuiti e le decisioni rapide (rispetto ai tempi della giustizia ordinaria), atteso che saranno assunte entro sei mesi circa.

L’ACF è uno strumento accessibile in quanto offre anche la possibilità di presentare il ricorso online, attraverso il sito web dell’ACF; dopo la registrazione viene fornito accesso ad un’area riservata; la piattaforma informatica guiderà gli utenti, nell’inserimento di tutte le informazioni necessarie, avvertendo di eventuali inesattezze e incompletezze e indicando, altresì, i documenti che è necessario caricare.

La presentazione del ricorso all’ACF è, altresì, condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione.

A CHI SI RIVOLGE

ABF

A chiunque abbia o abbia avuto rapporti contrattuali – o sia entrato soltanto in relazione – con un intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento.

Le questioni da sottoporre all’Arbitro, inizialmente, non potevano riguardare operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.

La competenza temporale è stata modificata: non potranno essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti (anche omissivi) anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Il nuovo limite di competenza temporale previsto dalle nuove disposizioni, per cui non potranno essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, si applicherà a partire dal 1° ottobre 2022.
Fino a tale data, quindi, potranno continuare ad essere sottoposte all’ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009.

Con l’aggiornamento delle disposizioni relative all’ABF del 2020, è stata ampliata, altresì, la competenza per valore dell’Organismo, che ora potrà occuparsi di controversie in ambito bancario di valore fino a duecentomila euro.

Prima di ricorrere all’ABF è necessario aver inviato un reclamo scritto (lettera, fax, e-mail) identificandosi con chiarezza, con cui è stato contestato all’intermediario un comportamento di cui il cliente è rimasto insoddisfatto. L’intermediario deve rispondere al reclamo entro 60 giorni, il ricorso all’ABF deve essere presentato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Nel ricorso si possono proporre soltanto questioni già espresse nel preventivo reclamo.
L’esito della controversia deve essere comunicato alle parti entro novanta giorni dalla data di completamento del fascicolo. Tale termine può essere prorogato per un periodo, comunque, non superiore ad altri novanta giorni, se la controversia riveste carattere di particolare complessità.

ACF

Si rivolge soltanto agli investitori – risparmiatori retail (coloro, cioè che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze, invece possedute dagli investitori cosiddetti “qualificati” o “professionali”), i quali hanno già presentato un reclamo all’intermediario che ha risposto in maniera insoddisfacente o non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione; il ricorso all’Arbitro deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario; si può presentare ricorso all’ACF, per richieste non superiori a 500.000 euro; per gli stessi fatti oggetto del ricorso non devono essere in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

A partire dal 1° ottobre 2021 sono entrate in vigore le modifiche apportate al Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie dalla delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che prevedono alcune variazioni nella procedura di presentazione dei ricorsi all’ACF.
Le suddette modifiche si applicheranno ai procedimenti avviati con ricorso proposto successivamente alla data di entrata in vigore, ad eccezione delle modifiche relative alla disciplina sull’esecuzione della decisione che si applicheranno alle decisioni assunte a partire dalla data di entrata in vigore, ancorché relative a procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data.
Le stesse hanno l’obiettivo di semplificare il procedimento dinanzi all’ACF e di migliorarne il funzionamento; in sintesi:

allineano la definizione di “intermediari”, rilevante ai fini del Regolamento, con le nuove definizioni di “gestori di portali” e di “soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa” introdotte a seguito delle più recenti modifiche del T.U.F.;

estendono, espressamente, l’ambito di operatività dell’ACF alle controversie relative alla violazione dell’obbligo di consegnare all’investitore il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document) di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014;

definiscono con maggiore chiarezza l’ambito di operatività dell’ACF, riferendolo alle controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso;

introducono, quali ipotesi di irricevibilità del ricorso, la pendenza di procedimenti arbitrali o giurisdizionali, l’esistenza di una precedente decisione di merito assunta dall’ ACF ovvero all’esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale;

ribadiscono che la presentazione del ricorso, il contraddittorio e lo scambio di documentazione devono avvenire, esclusivamente, attraverso il sistema telematico, richiedendo, altresì, alle parti di avvalersi della modulistica che sarà resa disponibile sul sito web dell’ACF;

introducono previsioni volte ad agevolare la composizione bonaria della controversia e l’adempimento delle decisioni (quali la possibilità per le parti di chiedere una sospensione del procedimento al fine di trovare un accordo; l’estinzione del procedimento in caso di raggiungimento di un accordo o del pieno soddisfacimento della pretesa; il rinvio della pubblicazione della notizia di mancato adempimento in caso di avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull’esecuzione della decisione; la possibilità di adempimento tardivo, con conseguente cancellazione della notizia di mancato adempimento; l’eliminazione o la riduzione del contribuito di soccombenza a carico dell’intermediario in presenza di proposta conciliativa, rifiutata dal ricorrente, per importi pari o superiori a quelli riconosciuti dall’ACF nella decisione);

disciplinano in modo più puntuale il regime dei termini per la conclusione del procedimento, allo scopo di velocizzare la fase decisoria.

INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI

Entrambi gli Organismi (ABF e ACF), ciascuno nelle materie di propria competenza, consentono ai clienti insoddisfatti di vedere risolta una controversia con un intermediario finanziario laddove il reclamo presentato non ha avuto esito positivo, in tempi rapidi, più veloci della giustizia ordinaria e a costi contenuti.

Per l’avvio dei ricorsi, infatti, non è prevista l’assistenza obbligatoria degli avvocati.

Tra l’altro, spesso, successivamente alla presentazione del ricorso, si instaurano contatti stragiudiziali tra clienti e intermediari finanziari che, anticipando le decisioni degli Organismi investiti della controversia, consentono di addivenire ad una soluzione bonaria della lite insorta tramite reciproche concessioni e rinunce.

RICORSI PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE CON I PRESTATORI DEL SERVIZIO

Per risolvere eventuali controversie aventi ad oggetto diritti ed obblighi, contrattuali e precontrattuali, stabiliti dalla direttiva PAD, i consumatori possono fare ricorso alle procedure e agli organismi di risoluzione stragiudiziale (ADR), che soddisfano i requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE (ADR consumatori).

Tra i vari sistemi ADR, i consumatori possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia di cui si è parlato precedentemente.

In alternativa il consumatore può avanzare un’istanza di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi riconosciuti dal Ministero di Giustizia, tra cui il Conciliatore Bancario Finanziario, che è specializzato nelle controversie in materia bancaria e che si avvale di mediatori presenti in molte Regioni d’Italia.

Il procedimento di mediazione può svolgersi anche a distanza (senza che le parti si debbano spostare) secondo modalità telematiche indicate dall’Organismo.

Si segnala, infine, la possibilità di attivare la Conciliazione Paritetica, che si basa su protocolli d’intesa sottoscritti tra associazioni di consumatori e banche, per stabilire le regole cui le parti devono attenersi per risolvere le singole controversie.

La Commissione di Conciliazione è composta, pariteticamente, da due conciliatori adeguatamente formati, uno in rappresentanza dell’azienda e l’altro indicato dall’associazione dei consumatori prescelta dall’utente. La procedura di conciliazione è su base volontaria: l’accordo raggiunto dalle parti viene sottoposto al consumatore, il quale è libero di accettare o meno la soluzione proposta.

a cura di

Ultimo aggiornamento: settembre 2022